STATUTE 2018-01-30T17:47:06+01:00

STATUTE OF CMAEL ASSOCIATION

COSTITUZIONE, DURATA, FINALITÀ E SEDE

 

ARTICOLO 1

È costituita l’Associazione Italiana “Gruppo Convertitori Macchine e Azionamenti Elettrici”, con acronimo “CMAEL”, di seguito denominata Associazione.

L’Associazione ha carattere volontario ed è Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro.

L’Associazione può partecipare, quale socio, ad altre associazioni o ad altri enti con scopi scientifici e tecnologici. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L’Associazione ha lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca scientifica nell’ambito delle scienze elettriche, con riferimento agli aspetti metodologici e tecnologici dei convertitori, delle macchine e degli azionamenti elettrici; le aree in ciò coinvolte riguardano le macchine elettriche e il loro controllo, i componenti e le metodologie elettroniche, i nuovi materiali, i sensori, la trasduzione, la trasmissione di segnali, ecc.

Il settore comprende gli studi che riguardano macchine elettriche, sensori ed attuatori elettrici, componenti elettronici di potenza e convertitori, materiali elettrici ed elettronici, azionamenti elettrici, tecnologie elettriche ed elettroniche, costruzioni elettromeccaniche ed applicazioni industriali elettriche, e che traducono problemi di base ed applicativi delle conversioni dell’energia, allo scopo di renderla disponibile nella forma, nella misura e nella qualità necessarie per le diverse applicazioni nell’industria, nei trasporti, negli edifici civili e nei servizi, partendo da fonti energetiche tradizionali e rinnovabili. Gli studi coinvolgono, per tali temi, oltre le tradizionali metodologie elettriche, anche quelle dell’elettronica industriale di potenza, dei dispositivi di controllo, dei sistemi e processi di automazione e della meccatronica, finalizzate allo studio in regime statico e dinamico dei loro modelli comportamentali. Gli studi si estendono alle problematiche di compatibilità anche elettromagnetica, fra le strutture di conversione e fra queste e l’ambiente, all’integrazione di componenti nei sistemi, alla gestione dei processi di conversione nei sistemi energetici per l’industria, i trasporti e il terziario, alla qualità e sicurezza dei sistemi di conversione elettrica, alla energetica elettrica.

Per realizzare tali scopi l’Associazione si propone, nell’ambito delle proprie aree di interesse, di svolgere le seguenti attività:

  • promuovere, coordinare e diffondere la cultura scientifica e tecnologica;
  • favorire la partecipazione a iniziative e progetti di ricerca internazionali, in particolare dell’Unione Europea;
  • favorire la costituzione di gruppi di studio e di cooperazione su problemi di ricerca teorica o applicata, anche intersettoriali;
  • promuovere scuole di dottorato per una formazione di eccellenza coerente con il progresso delle scienze e delle tecnologie e rispondente alle esigenze della società;
  • incentivare l’orientamento alla ricerca favorendone la diffusione dei risultati;
  • favorire occasioni di confronto e di dibattito sui problemi della didattica;
  • suggerire provvedimenti, anche legislativi, agli organi competenti, per migliorare l’ordinamento ed il funzionamento delle Università e dei Centri di ricerca;
  • suggerire indicazioni alle Università e ai Centri di ricerca;
  • promuovere e sviluppare collaborazioni con istituzioni e organismi nazionali, nonché con il tessuto industriale del territorio;
  • collaborare con le Associazioni e gli Enti nazionali e internazionali con finalità simili agli scopi statutari;
  • assumere ogni iniziativa utile alla realizzazione degli scopi statutari, nell’interesse generale delle Istituzioni coinvolte e della Società.

ARTICOLO 2

La sede sociale dell’Associazione è presso la Sede Universitaria cui afferisce il Presidente del CMAEL.

Il Regolamento può prevedere la costituzione di gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attività dell’Associazione, definite ed organizzate, con la modalità di nomina di eventuali responsabili, dal Consiglio Direttivo.

 ARTICOLO 3

L’anno sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

SOCI E LORO CATEGORIE

 ARTICOLO 4

Possono essere Soci:

  • le persone fisiche e le società legalmente riconosciute;
  • le associazioni, i comitati e gli enti pubblici e privati che abbiano attività e scopi coerenti con quelli del CMAEL.

 ARTICOLO 5

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

  • Soci Ordinari di diritto. Sono Soci Ordinari di diritto dell’Associazione i professori universitari e i ricercatori universitari a tempo determinato e a tempo indeterminato, del raggruppamento INGIND/32.
  • Soci Ordinari. Possono essere Soci Ordinari dell’Associazione ricercatori del mondo dell’industria e della ricerca interessati alle tematiche del CMAEL.
  • Soci Sostenitori. Possono essere Soci Sostenitori le persone giuridiche costruttrici, distributrici od utilizzatrici di sistemi ed apparati elettrici od elettronici, che sono compresi nelle aree di interesse del CMAEL, come pure enti di ricerca pubblici o privati che operino nello stesso campo.
  • Soci Onorari.

 ARTICOLO 6

I Soci sono tenuti all’accettazione delle norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento

dell’Associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 ARTICOLO 7

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario, con funzione anche di Vicepresidente.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 8

L’Assemblea dei Soci si riunisce, in presenza o per via telematica, di norma una volta l’anno e, in via straordinaria, quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea in presenza è convocata dal Presidente mediante avviso inviato, almeno 30 giorni prima della data della riunione, a ciascun socio, contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora. Il termine si riduce a 15 giorni qualora l’Assemblea si riunisca per via telematica. La convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica con conferma di ricezione.

L’Assemblea dei Soci può essere convocata inoltre su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

L’Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Segretario o da un componente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

L’Assemblea dei Soci è validamente costituita qualora sia presente almeno un terzo dei soci Ordinari di diritto e Ordinari e delibera validamente a maggioranza assoluta (50% piú 1) dei presenti, con le limitazioni di cui al successivo art. 12.

Per le deliberazioni su modifiche statutarie (Statuto e Regolamento) e per la proposta di scioglimento dell’Associazione di cui all’articolo 23, i Soci Sostenitori e i Soci Onorari non hanno diritto di voto, ed è richiesta una maggioranza qualificata di voti favorevoli superiore al 50% dei voti esprimibili da tutti i Soci Ordinari di diritto, indipendentemente dal numero dei presenti.

ARTICOLO 10

Nell’Assemblea dei Soci hanno diritto:

  • Soci Ordinari di diritto, Soci Ordinari e Soci Onorari: ad un voto;
  • Soci Sostenitori: al numero di voti stabiliti dal Regolamento.

ARTICOLO 11

La modalità delle votazioni è decisa dal Presidente di volta in volta secondo l’importanza del punto all’ordine del giorno.

Le votazioni riferite a persone, in particolare quelle relative ad elezioni inerenti le cariche sociali, sono svolte di norma in forma segreta e comunque quando ne venga fatta esplicita richiesta.

ARTICOLO 12

All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

  • stabilire gli orientamenti generali dell’attività dell’Associazione;
  • ratificare la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
  • deliberare su modifiche dello Statuto e del Regolamento,
  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla approvazione dal Consiglio Direttivo. Per
  • deliberazioni riguardanti l’ordinamento universitario e gli aspetti istituzionali dell’Associazione il voto dei soci non di diritto ha carattere consultivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 13

L’Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo. Esso è composto dal Presidente, dal Segretario e dagli altri membri, eletti secondo quanto previsto dal regolamento.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria dei Soci successiva alla scadenza. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere all’integrazione del Consiglio stesso con la procedura prevista dal Regolamento. I nuovi membri durano in carica fino alla scadenza degli altri membri precedentemente eletti.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in via telematica.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante posta elettronica, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione. La convocazione è ritenuta valida purché l’interessato comunichi al Presidente, in modo manuale o automatico, il ricevimento della stessa.

Soci dell’Associazione che non fanno parte del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio stesso. A tal fine le convocazioni del Consiglio Direttivo sono trasmesse a tutti i soci dell’Associazione tramite posta elettronica senza richiesta di ricezione.

Alle riunioni dell’Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo possono essere invitati di volta in volta, su iniziativa del Presidente e per la parte di loro competenza, esperti degli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Segretario o, in caso di assenza anche del Segretario, da un membro delegato dal Presidente o dal più anziano dei Consiglieri presenti.

Il Segretario, o un membro del Consiglio scelto dal Presidente, anche tra non membri del Consiglio, in caso di assenza del Segretario o per altri motivi di opportunità, verbalizza quanto accade durante le riunioni del Consiglio. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo tiene, presso la sede del Presidente in carica, i libri sociali dell’Associazione, e precisamente:

  • il libro dei Soci, sul quale indicare i dati degli stessi;
  • il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
  • il libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

I Soci hanno libero accesso a tutti i libri sociali.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo ha competenza su tutte le questioni attinenti la gestione sia ordinaria sia straordinaria, fatte salve le prerogative dell’Assemblea dei Soci di cui all’articolo 12.

Ha inoltre anche funzioni di Consiglio Scientifico, favorendo la discussione, nell’ambito dell’Associazione, degli indirizzi e delle priorità delle attività di ricerca.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • deliberare sulle questioni attinenti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci, assumendo le iniziative del caso;
  • proporre modifiche a statuto e regolamento, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • eleggere il Presidente e il Segretario secondo le procedure previste dal Regolamento;
  • procedere all’inizio dell’anno sociale, o quando ritenuto necessario, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci Ordinari e Sostenitori;
  • deliberare sull’adesione e sulla partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
  • concedere in via onoraria la qualità di Soci Onorari a singole personalità che si siano distinte nei campi di interesse dell’Associazione;
  • procedere allo scioglimento dell’Associazione su delibera dell’Assemblea dei Soci come specificato nell’articolo 23;
  • dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di attività necessarie al funzionamento della Associazione.

Il Consiglio Direttivo può, nell’esercizio delle sue funzioni, avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte anche da persone esterne all’Associazione.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo costituiscono e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

ARTICOLO 18

Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i suoi membri che siano professori universitari di prima fascia. Il Segretario, il quale svolge anche le funzioni di Vicepresidente, è eletto dal Consiglio fra i suoi membri che siano professori universitari.

Le modalità per l’elezione sono precisate nel Regolamento.

Il Presidente e il Segretario durano in carica tre anni e comunque fino alla riunione del Consiglio successiva alla scadenza del termine. Non sono rieleggibili immediatamente dopo un mandato.

ARTICOLO 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell’Associazione. Esegue le delibere del Consiglio Direttivo ed è responsabile della conduzione e del buon funzionamento dell’attività sociale. Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, in via transitoria o permanente.

L’Assemblea può conferire al Presidente, su proposta del Consiglio, deleghe speciali o generali, che devono essere fatte risultare nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è in tutto sostituito dal Segretario.

In caso di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà a nominare Presidente provvisorio il Segretario, che rimarrà in carica fino al termine dell’impedimento o alla successiva riunione del Consiglio.

In caso di inadempimento grave dei doveri nascenti dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio Direttivo può revocare il Presidente ed eleggerne uno nuovo.

Per la conduzione dell’Associazione il Presidente si avvale della collaborazione del Segretario.

Il Segretario cura la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei libri della Associazione. Coadiuva inoltre il Presidente in tutte le attività di organizzazione e di preparazione delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

NOMINE, AMMISSIONI, DIMISSIONI

ARTICOLO 20

Le procedure di ammissione a Socio sono:

  • Soci Ordinari di diritto: il soggetto interessato acquista la qualità di Socio, su semplice richiesta e previa verifica dell’esistenza del diritto da parte del Segretario dell’Associazione.
  • Soci Ordinari: il soggetto interessato inoltra domanda scritta al Consiglio Direttivo, che verifica l’applicabilità dell’articolo 5, comma b), e decide l’accettazione a proprio insindacabile giudizio. Il Presidente del CMAEL può concedere l’ammissione in via transitoria fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo.
  • Soci Sostenitori: il soggetto interessato inoltra domanda scritta al Consiglio Direttivo, che verifica l’applicabilità dell’articolo 5, comma c), e decide l’accettazione a proprio insindacabile giudizio. Il Presidente dell’Associazione può concedere l’ammissione in via transitoria fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo.
  • Soci Onorari: il Consiglio Direttivo può concedere, sentito il parere dell’Assemblea dei Soci, la qualità di Soci Onorari a singole personalità che si siano distinte nei campi di interesse del Gruppo CMAEL.

L’accettazione da parte del Consiglio Direttivo di Soci Ordinari e di Soci Sostenitori, nonché la concessione della qualifica di Socio Onorario, devono risultare da esplicita delibera del Consiglio Direttivo, trascritta nell’apposito libro dei verbali.

L’iscrizione di tutti i Soci deve essere registrata nel libro dei Soci.

ARTICOLO 21

Il Socio Sostenitore designa, all’atto dell’inoltro della domanda di associazione, una o più persone, fra i suoi dipendenti o assimilabili, come suoi rappresentanti, in numero non superiore a quello dei voti di cui ha diritto nell’Assemblea dei Soci in base a quanto stabilito dal Regolamento. Tali persone rappresentano il Socio nell’Associazione a tutti gli effetti, ed esercitano il diritto di voto nell’Assemblea dei Soci.

Il Socio Sostenitore può sostituire uno o più suoi rappresentanti dandone comunicazione scritta al Presidente.

ARTICOLO 22

La qualità di Socio Ordinario di Diritto, Ordinario, Sostenitore o Onorario si perde per decadenza, recesso, esclusione o decesso:

  • per recesso del Socio da comunicarsi per iscritto al Presidente almeno un mese prima dello scadere dell’esercizio finanziario;
  • per esclusione, su decisione insindacabile del Consiglio Direttivo, qualora il Socio o i suoi rappresentanti dimostrino col proprio comportamento di non condividere le finalità dell’Associazione, di non osservare le disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organismi dell’Associazione o risultino di turbamento nello svolgimento delle attività dell’Associazione stessa, o comunque abbiano perso qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.

Può inoltre essere escluso in qualsiasi momento il socio che secondo la valutazione unanime del Consiglio Direttivo abbia recato o rechi pregiudizio all’Associazione sotto il profilo etico, deontologico, morale o materiale.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 23

Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea dei Soci con voto qualificato secondo le indicazioni dell’articolo 9.

Il Consiglio Direttivo procede allo scioglimento e definisce l’eventuale destinazione di quanto può essere attinente all’Associazione (eventuale documentazione, gestione dell’eventuale sito Internet, ecc.).

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 24

In via transitoria, le funzioni del primo Consiglio Direttivo sono assunte dalla commissione incaricata di redigere la proposta di Statuto e Regolamento. Tale Commissione, dopo l’approvazione dei documenti statutari, darà inizio alla procedura prevista dal Regolamento per la individuazione dei membri del Consiglio Direttivo. Successivamente convocherà il primo Consiglio Direttivo per l’elezione di Presidente e Segretario e con ciò esaurirà il proprio compito.

NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.